Le disposizioni del nuovo decreto sulle Nonostante la pubblicazione del nuovo decreto che regolamenta l’utilizzo delle apparecchiature in estetica, fosse stata “ampiamente” annunciata, la sua uscita in GU del 15/7/2011 con attuazione a partire dal 30 luglio scorso, non è stata fatta chiarezza soprattutto su un punto controverso. Quello relativo all’adeguamento delle apparecchiature alle nuove disposizioni di legge. Ciò vale sia per i solarium che per le altre macchine attualmente utilizzate, ma che non rispondono ai parametri di legge.
Qui nasce la controversia, perché a quanto pare, tale adeguamento che deve essere per legge realizzato dal produttore dell’apparecchiatura o da persona direttamente autorizzata dalla ditta costruttrice, è stato recepito come un nuovo sistema per fare business, giocando con la disinformazione delle ditte che operano nel campo dell’estetica. A noi non interessano le voci che corrono, le informazioni vaghe… Noi zelanti vogliamo procedere secondo le regole.
L’Unione Europea, per promuovere un libero mercato al proprio interno, ha adottato Direttive che fissano i requisiti essenziali di sicurezza per le macchine e il loro uso. Le macchine che non soddisfano tali requisiti non possono essere commercializzate, importate e messe in servizio nei paesi dell’Unione Europea. In questo campo di applicazione vanno considerate anche le attrezzature ad uso estetico. Le direttive europee più rilevanti che ci interessano sono:- La Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con Dlgs 17/2010) che si rivolge ai produttori di macchine e agli importatori di macchine ossia chi immette sul mercato europeo macchine ed apparecchiature);
- La Direttiva 89/655/CEE (integrata dalla Direttiva 95/63/CE) riguardante i requisiti minimi per la sicurezza e la salute durante l’uso delle attrezzature di lavoro (recepita con Dlgs 81/2008) che si rivolge ai datori di lavoro.
Queste due direttive sono strettamente correlate. I requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) previsti dall’allegato I della Direttiva Macchine, possono essere usati per convalidare la sicurezza delle attrezzature di lavoro definite dalla Direttiva sull’uso delle attrezzature di lavoro. Il fabbricante, già in fase di progettazione della macchina deve effettuare una valutazione del rischio pensando a tutte le misure occorrenti per ridurlo. Con la dichiarazione CE di conformità (e la conseguente marcatura CE), il costruttore della macchina dichiara che essa è conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) delle direttive che la riguardano.
Eventuali modifiche apportate alla attrezzatura/macchina senza autorizzazione del costruttore possono comportare decadenza della marcatura CE, non essendo esse state oggetto di valutazione dei rischi da parte del costruttore stesso. Inoltre l’incorporazione di altri elementi con una specifica attrezzatura/macchina, per essere legittima, deve essere stata prevista dal fabbricante stesso. E’ utile infine ricordare che apporre la marcatura CE è un reato se la macchina non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute e non è effettivamente sicura.
Pertanto è chiaro che se si fa adeguare la macchina con un intervento non autorizzato dalla ditta costruttrice o dalla ditta stessa, LA MACCHINA NON SARA’ CONSIDERATA A NORMA DI LEGGE. Quindi, se sottoposta a controllo di NAS o USL, sarà sanzionata. Ricordiamo inoltre che, se dovessero accadere danni a persone che si sottopongono al trattamento con quel macchinario, il proprietario e/o titolare del centro potrà essere penalmente perseguibile.