CONTRIBUTO EBAV PER ADEGUAMENTO SOLARIUM

Nel sito www.ebav.veneto.it, servizi alle aziende, sussidi per tutte le categorie, dal 2 febbraio sarà disponibile la nuova modulistica per fare richiesta con il modello

A/60 – ADEGUAMENTI PER LA SICUREZZA IN AZIENDA – 2011 del contributo per l’adeguamento e messa a norma dei solarium. La fattura deve però essere emessa in data successiva al 2 febbraio 2012.

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ECCO COME METTERSI A POSTO CON LA NUOVA LEGGE 110/11

Cna e Confartigianato hanno predisposto una serie di informative per adeguare le vostre attività alle nuove disposizioni di legge. In questo modo vi sarà facile predisporvi alle novità previste e qualora il vostro centro fosse sottoposto ai controlli dagli enti preposti, tutto sarà considerato “in ordine”. Scaricate gli allegati….

cartello da esporre,

ALLEGATO 2 SCHEDA INDIVIDUALE,

ALLEGATO 1 INFORMATIVAx

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Come smaltire i solarium che non si vogliono più utilizzare

A seguito della proliferante richiesta di trovare un sistema per smaltire i solarium che non sono a norma e che non è più conveniente adeguare alle nuove disposizioni di legge si consiglia:

a)     rottamare come rifiuto speciale non pericoloso (se per caso sono senza tubi al neon)

b)   dotarsi di un registro carico e scarico rifiuti e compilarlo come carico-scarico di macchinario obsoleto, registrarlo come rifiuto non pericoloso e farlo venire a prendere da ditta autorizzata (non necessariamente deve essere la municipalizzata).

c)     la macchina compresa di neon è considerata rifiuto pericoloso, pertanto la si deve registrare come tale e quindi oltre al registro, si è tenuti a presentare il MUD.

Per informazioni Silvio Volpi, 049 8062231

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Seminario sul decreto apparecchiature in estetica

LUNEDI’ 10 OTTOBRE 2011 ALLE ORE 16.00 ALL’AUDITORIUM DELLA FEDERAZIONE VENETA BCC IN VIA LONGHIN 1 A PADOVA PadovaBenessere organizza un seminario dal titolo “Dalla nuova disciplina per le apparecchiature, al rinnovamento delle attività di estetica”. Per sapere tutto sulla nuova legge per l’estetica e sulle future applicazioni normative come quella relativa ai cosmetici che entrerà in vigore definitivamente nel 2013.

Relatori: Daniele Dondarini, responsabile della categoria per la regione Emilia Romagna, Brigida Stomaci, presidente nazionale CNA della categoria, avvocato Bruno Bellisai, esperto in legislazione sul lavoro. Sarà presente in qualità di rappresentante per l’azienda partner di CNA, l’amministratore delegato della ISO ITALIA (solarium), Valentino Astolfi.

E’ il momento di capire. Di fare chiarezza su cosa chiede questa nuova legge, sui rischi che si possono verificare se non ci si mette a norma, su come fare per mettersi a norma, insomma, per RISPETTARE LA LEGGE e non incorrere in sanzioni penalizzati o addirittura in denunce, senza buttar via denaro inutile, come ci si deve muovere?!

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Come chiedere l’intervento delle aziende costruttrici per mettere a norma i macchinari

Nel caso di verifiche da parte degli Organismi di Vigilanza, le aziende potranno richiedere assistenza da parte di tutte le  sedi territoriali CNA. Chi non avesse ancora provveduto a contattare i fabbricanti delle apparecchiature in uso, per l’effettuazione di eventuali interventi di messa a norma, è pregato di provvedervi al più presto e, per tale azione, si raccomanda di ottenere, dai produttori di riferimento, risposte scritte sia in merito ad eventuali necessità di adeguamento che nel caso in cui l’apparecchiatura fosse dichiarata conforme alle nuove disposizioni normative. (di seguito FAC-SIMILE) lettera azienda.

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Contributo EBAV per le spese di adeguamento dei macchinari a uso estetico

Al fine di  supportare i costi sostenuti dalle imprese per la messa a norma delle attrezzature, le aziende di estetica con sede in veneto e in regola con il pagamento delle quote EBAV (Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto) possono ottenere dei contributi dall’EBAV nella misura del 20% delle spese sostenute. Per maggiori informazioni è possibile contattare le sedi territoriali di CNA Padova che prepareranno le pratiche necessarie.

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Centri acconciatura, occhio ai prodotti usati

Nei centri acconciatura ricordo che: per ogni prodotto presente in azienda, deve essere archiviato tra i documenti a disposizione degli Enti di Vigilanza la relativa scheda tecnica di prodotto;

tali schede devono espressamente riportare che il prodotto in questione è un prodotto cosmetico e devono essere riportate le condizioni e le cautele d’uso; tali condizioni e cautele vanno rispettate nello svolgimento quotidiano del lavoro;

nelle imprese di Acconciatura non sono mai commercializzati prodotti d’uso medico o alimentare, comunque diversi da prodotti certificati come cosmetici;

nelle Imprese di sola Acconciatura non possono essere svolte mansioni di estetica quali ad esempio: abbronzatura, neanche quella “a spruzzo” trattamento del viso , ricostruzione unghie, e quant’altro: un consiglio a tutte le estetiste: verificate la correttezza dei vostri prodotti, attenetevi al Regolamento di Settore ed eviterete le multe che girano!

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Adeguamento e manutenzione delle apparecchiature abbronzanti

In relazione alle apparecchiature abbronzanti oltre all’intervento tecnico descritto nel post precedente, l’adeguamento comporta

a. L’aggiornamento/integrazione del manuale d’uso e manutenzione per le parti relative all’irradianza e l’elenco delle componenti originali modificate.

b. La realizzazione delle informazioni obbligatorie da appendere in cabina per la consultazione da parte dei clienti finali.

c. Una dichiarazione di emissione raggi che sia conforme ai nuovi valori previsti dal decreto in oggetto

d. Una targa dati che attesti la modifica in riferimento alla data di adeguamento

Attenzione quindi, zelanti estetiste a coloro che vi offrono adeguamenti spesso più “documentali “ che “sostanziali” , perché da un lato vi fanno probabilmente risparmiare, ma dall’altro vi lasciano tutte le responsabilità di un’apparecchiatura non più assistita dal produttore originale e probabilmente pericolosa per gli utilizzatori.

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Adeguamento delle apparecchiature estetiche

Le disposizioni del nuovo decreto sulle Nonostante la pubblicazione del nuovo decreto che regolamenta l’utilizzo delle apparecchiature in estetica, fosse stata “ampiamente” annunciata, la sua uscita in GU del 15/7/2011 con attuazione a partire dal 30 luglio scorso, non è stata fatta chiarezza soprattutto su un punto controverso. Quello relativo all’adeguamento delle apparecchiature alle nuove disposizioni di legge. Ciò vale sia per i solarium che per le altre macchine attualmente utilizzate, ma che non rispondono ai parametri di legge.

Qui nasce la controversia, perché a quanto pare, tale adeguamento che deve essere per legge realizzato dal produttore dell’apparecchiatura o da persona direttamente autorizzata dalla ditta costruttrice, è stato recepito come un nuovo sistema per fare business, giocando con la disinformazione delle ditte che operano nel campo dell’estetica.  A noi non interessano le voci che corrono, le informazioni vaghe… Noi zelanti vogliamo procedere secondo le regole.

L’Unione Europea, per promuovere un libero mercato al proprio interno, ha adottato Direttive che fissano i requisiti essenziali di sicurezza per le macchine e il loro uso. Le macchine che non soddisfano tali requisiti non possono essere commercializzate, importate e messe in servizio nei paesi dell’Unione Europea. In questo campo di applicazione vanno considerate anche le attrezzature ad uso estetico. Le  direttive europee più rilevanti che ci interessano sono:- La Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con Dlgs 17/2010) che si rivolge ai produttori di macchine e agli importatori di macchine ossia chi immette sul mercato europeo macchine ed apparecchiature); 
- La Direttiva 89/655/CEE (integrata dalla Direttiva 95/63/CE) riguardante i requisiti minimi per la sicurezza e la salute durante l’uso delle attrezzature di lavoro (recepita con Dlgs 81/2008) che si rivolge ai datori di lavoro.
 Queste due direttive sono strettamente correlate. I requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) previsti dall’allegato I della Direttiva Macchine, possono essere usati per convalidare la sicurezza delle attrezzature di lavoro definite dalla Direttiva sull’uso delle attrezzature di lavoro. Il fabbricante, già in fase di progettazione della macchina deve effettuare una valutazione del rischio pensando a tutte le misure occorrenti per ridurlo. Con la dichiarazione CE di conformità (e la conseguente marcatura CE),  il costruttore della macchina dichiara che essa è conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) delle direttive che la riguardano. 
Eventuali modifiche apportate alla attrezzatura/macchina senza autorizzazione del costruttore possono comportare decadenza della marcatura CE,  non essendo  esse state oggetto di valutazione dei rischi da parte del costruttore stesso. Inoltre l’incorporazione di altri elementi con una specifica attrezzatura/macchina,  per essere legittima, deve essere stata prevista dal fabbricante stesso. E’ utile infine ricordare che apporre la marcatura CE è un reato se la macchina non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute e non è effettivamente sicura.

Pertanto è chiaro che se si fa adeguare la macchina con un intervento non autorizzato dalla ditta costruttrice o dalla ditta stessa, LA MACCHINA NON SARA’ CONSIDERATA A NORMA DI LEGGE. Quindi, se sottoposta a controllo di NAS o USL, sarà sanzionata. Ricordiamo inoltre che, se dovessero accadere danni a persone che si sottopongono al trattamento con quel macchinario, il proprietario e/o titolare del centro potrà essere penalmente perseguibile.

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Estetiste, attenzione a come adeguate le vostre attrezzature

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 110 del 12 maggio 2011 con attuazione a partire dal 30 luglio 2011.

In sintesi estrema, l’allegato A della legge 1/90 è stato modificato e i parametri delle macchine utilizzate in estetica sono cambiati.

Chiediamo attenzione a tutte le imprenditrici di fare attenzione a un fenomeno che si sta verificando a proposito dell’adeguamento delle apparecchiature utilizzate. Ci sono aziende che si presentano come autorizzate a mettere a norma i macchinari. Non è così che funziona. INOLTRE, le operazioni di adeguamento delle attrezzature devono essere eseguite dall’azienda produttrice o comunque da una ditta a cui l’azienda abbia subappaltato in modo ufficiale l’intervento, in possesso dimostrabile delle necessarie nozioni tecnico/pratiche. In ogni caso deve essere redatto un documento dettagliato dove si evidenzino le modifiche eseguite, ed una nuova dichiarazione di conformità che attesti che il prodotto rispetta i nuovi limiti imposti dalla normativa.

Le modifiche principali contenute nel nuovo elenco attrezzature consentite in estetica riguardano questi macchinari:

DOCCIA FILIFORME AD ATOMIZZATORE CON PRESSIONE NON SUPERIORE A 80 KPA

SOLARIUM PER L’ABBRONZATURA con lampade UV – A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti e infrarossi: limite di 0,3 w per metro quadro

APPARECCHI PER MASSAGGIO AD ARIA O IDRICO CON ARIA A PRESSIONE NON SUPERIORE A 80 KPA

LASER ESTETICO SOLO PER LA DEPILAZIONE (non per il fotoringiovanimento)

ULTRASUONI PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI: > 0.8 MHZ — =< 3.5 MHZ

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